IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'art.  2,  comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la
legge 5 marzo 1963, n. 389;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
 Acquisito  il  parere  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Istituzioni del fondo e soggetti interessati
 1.  Il  presente  decreto  legislativo,  in  attuazione della delega
conferita  ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  e'  diretto  ad  armonizzare  la  disciplina della gestione
"Mutualita' pensioni", istituita in seno all'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  (INPS)  dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.
 2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, la gestione "Mutualita' pensioni"
di cui al comma primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza
per  le  persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti
da  responsabilita'  familiari",  di  seguito  denominato "Fondo". Al
Fondo   sono   iscritti  i  soggetti  gia'  iscritti  nella  gestione
"Mutualita'  pensioni"  di  cui  alla  legge  5  marzo  1963, n. 389,
utilizzando,  come  premio  unico  di  ingresso, i contributi versati
nella  predetta  gestione.  Al  Fondo possono altresi' iscriversi, su
base   volontaria,   i   soggetti  che  svolgono,  senza  vincolo  di
subordinazione,  lavori non retribuiti in relazione a responsabilita'
familiari  e  che  non  prestano attivita' lavorativa autonoma o alle
dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
 3.  L'iscrizione  al  Fondo  e'  compatibile  con  lo svolgimento di
un'attivita'  lavorativa  ad  orario  ridotto,  anche se prestata con
carattere  di  continuita',  tale  da  determinare la contrazione del
corrispondente  periodo assicurativo ai fini della determinazione del
diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
 4.  Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri,
modalita'  e  termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le
provvidenze  concesse  nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della
famiglia  per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la
natura del Fondo.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolmenti.
            - Il comma 33 dell'art. 2 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare) cosi' recita:
           "33. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, norme volte ad  armonizzare  la  disciplina
          della  gestione  "Mutualita'  pensioni"  istituita  in seno
          all'INPS  dalla  legge  5  marzo  1963,  n.  389,  con   le
          disposizioni  recate  dalla  presente  legge avuto riguardo
          alle peculiarita' della specifica  forma  di  assicurazione
          sulla base dei seguenti principi:
            a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
            b) applicazione del sistema contributivo;
            c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi
          dei  commi  26  e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo
          della gestione con  partecipazione  dei  soggetti  iscritti
          all'organo di amministrazione".
           -  La  legge  5  marzo  1963,  n.  389  (Istituzione della
          "Mutualita'  pensioni"  a  favore  delle   casalinghe)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1963, n. 90.
          Nota all'art. 1:
           -  Per  il  testo  del  comma 33 dell'art. 2 della legge 8
          agosto 1995, n. 335, e gli estremi di  pubblicazione  della
          legge   n.   389  del  1963,  istituita  della  "Mutualita'
          pensioni" si veda in nota alle premesse.